Estensione Voucher – 24 mesi per il rimborso

Hai un Voucher con un tour operator o un Agenzia viaggi ? la legge di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ha modificato l’articolo 88 bis della Legge 27/2020. Tale articolo prevedeva che i voucher avessero una validità di 18 mesi, decorrenti dalla data di emissione. L’art. 30, comma 4 bis della nuova norma ha introdotto la proroga da 18 a 24 mesi della validità dei voucher. Tale estensione della validità opera automaticamente, per previsione di legge. Al termine del periodo di validità di 24 mesi il voucher non utilizzato dovrà essere rimborsato.
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Hai un voucher con un Tour operator o un Agenzia Viaggi ?

Se hai un voucher da un tour operator , una compagnia aerea o un compagnia di trasporti ora hai più tempo per utilizzarli.

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Sostegni che proroga di sei mesi – da 18 mesi a due anni – la durata dei voucher emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici ma anche per gite scolastiche e viaggi di istruzione – compreso il quarto anno all’estero per gli studenti delle scuole superiori.

Cessione del voucher

Nel caso in cui il titolo di viaggio, il soggiorno o il pacchetto turistico è stato acquistato attraverso un’agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, laddove il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.

Sul fronte viaggi e mobilità, inoltre, viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del buono viaggio, destinato al trasporto, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente, di persone con disabilità o difficoltà motoria e ai nuclei familiari più colpiti dalla crisi. 

Monetizzazione del Voucher

Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato.

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